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Chi Siamo - Statuto

Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVAMENTE

ARTICOLO 1
Costituzione e sede

E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Giovamente” con sede in Salerno alla Via A. Nicolodi n. 75; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.


ARTICOLO 2
Carattere dell’Associazione

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.


ARTICOLO 3
Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.


ARTICOLO 4
Scopi dell’Associazione

L’Associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere socio-culturale e solidale al fine di sollecitare la partecipazione e l’impegno civile dei cittadini. Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, l’organizzazione di iniziative, la formazione e l’aggiornamento nell’ambito delle attività sopra citate. I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale. L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono attività che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa. A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione svolgerà le seguenti attività:

  1.  Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari;
  2.  Iniziative ricreative: teatro, intrattenimento musicale, sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, intrattenimento per anziani e per bambini, pranzi sociali, proiezione di film e documentari;
  3.  Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;
  4.  Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca;
  5.  Attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all’Associazione;
  6.  Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, e di mostre.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, solidale, e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

ARTICOLO 5
Soci

Possono essere soci i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia. Potranno essere soci associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione. Potranno, infine, essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari. I soci saranno classificati in tre categorie:

  •  Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione nonché quelli di cui all’accluso elenco;
  •   Soci Benemeriti : quelli che per la frequenza delle partecipazioni alle iniziative dell’Associazione, o per aver contribuito finanziariamente alle stesse, ne hanno sostenuto in maniera considerevole l’attività e la sua valorizzazione;
  •   Soci Frequentatori e Sostenitori.


L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

  • per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
  • per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
  • per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.



ARTICOLO 6

Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. Giurì d’onore.



ARTICOLO 7
Assemblea


L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci fondatori ed i soci benemeriti. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori e benemeriti nel loro insieme.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzato ai soci fondatori ed ai soci benemeriti a cura della presidenza.
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e dei soci benemeriti. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e dei soci benemeriti. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente fra i presenti.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza più uno dei voti espressi. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto vincolano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.
L’assemblea vota per alzata di mano.
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
 

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
  3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
  4. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  5. deliberare su ogni altro argomento ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;


in sede straordinaria

deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

  1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  2. deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
  3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 


ARTICOLO 8
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  2. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
  3. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  4. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  5. procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  6. in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
  7. deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci.


Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano. Esso si compone di due  membri nominati dall’assemblea ordinaria. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i suoi componenti possono essere riconfermati. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque giorni prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente.


ARTICOLO 9

Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
 

ARTICOLO 10
Giurì d’Onore


Tutte le controversie fra l’Associazione ed i soci, e fra i soci stessi, sono sottoposte al giudizio del Giurì d’Onore costituito da tre componenti, di cui due scelti tra le parti interessate ed un terzo, di comprovata competenza, che assume la presidenza, nominato dai primi due in accordo. In mancanza di tale accordo il terzo componente viene indicato dal Presidente. I soci si impegnano in questo modo a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra loro stessi in relazione alle attività societarie, o nei confronti dell’Associazione.
 

ARTICOLO 11
Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, effettua un controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione, sui bilanci consuntivi e preventivi. I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica.
 

ARTICOLO 12
Finanze e Patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
  • dai contributi ordinari, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  • dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari degli associati;
  • da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, e da enti in genere;
  • da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.


I conti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.
E’ fatto espresso divieto all’Associazione di corrispondere compensi ed onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione in natura, anche sotto forma di agevolazioni  o facilitazioni, ai soci appartenenti agli organi deliberativi e/o di controllo per l’attività svolta all’interno dell’Associazione, avendo tutte le cariche sociali carattere onorario. I soci così nominati avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell’attività sociale.
In sede di scioglimento della società tutte le attività economiche, finanziarie, patrimoniali, così come risultanti dal bilancio, dovranno essere destinate gratuitamente ad altri enti, fondazioni e associazioni operanti nel medesimo settore d’interesse dell’Associazione.
 

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.